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Diritti e doveri degli studenti

 

ART. 1: Ambito

 

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.P.R. 24.06.1998 N. 249 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e successive modifiche (D.P.R. 21/11/2007 n.235) .

 

ART. 2: Comportamenti che determinano procedimenti disciplinari

 

1. Mancanza ai doveri scolastici
  • ripetuti ritardi
  • entrate e uscite fuori orario ripetute
  • assenze ingiustificate
  • disturbo durante le lezioni
2. Comportamenti non corretti e irrispettosi
  • aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti dei compagni
  • mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti, preside, personale ATA
  • comportamenti atti a sottomettere altre persone, azioni particolarmente violente, violazione della riservatezza delle persone con diffusione di notizie e immagini lesive della dignità umana
  • comportamenti scorretti durante le gite: allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti accompagnatori; danni arrecati ad immobili e ai mezzi di trasporto usati
  • falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici
  • abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione
  • assunzione di cibi e di bevande durante le lezioni
  • appropriazione, occultamento o danneggiamento di cose altrui
  • non osservanza delle misure di sicurezza
  • assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)
  • distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcool e droghe)
  • comportamenti che determinano in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo che, per essersi verificati a scuola, abbiano determinato un turbamento della comunità scolastica
3.  Danni arrecati al patrimonio della scuola
  • imbrattare le superfici esterne ed interne
  • sottrarre o occultare beni appartenenti all'istituto
  • recare danni ai beni mobili o immobili facenti parte del complesso scolastico o delle aree prossime sia pertinenziali che esterne (comprese le macchine)
  • mancata restituzione di beni ricevuti in prestito
  • sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti a visitatori o da membri della comunità scolastica siti nell'istituto o nelle aree prossime sia pertinenziali che esterne                                                                         

ART. 3: Sanzioni

 

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 2, nonchè di quelli specifici eventualmente previsti dai singoli consigli di classe, sono:
  1. richiamo individuale con annotazione sul libretto
  2. ammonizione in classe
  3. diffida
  4. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni
  5. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
  6. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo
  7. risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola.

 

ART. 4: Competenze

  1. per l'irrogazione del richiamo individuale è competente il docente in servizio durante la lezione
  2. per l'irrogazione dell'ammonizione in classe è competente il docente in servizio durante le lezioni
  3. per l'irrogazione della diffida è competente il Preside
  4. per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo fino ai 15 giorni, è competente il Consiglio di Classe in composizione completa
  5. per l'irrogazione  dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, o fino al termine dell'anno scolastico, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo  è competente il Consiglio di Istituto
  6. per le mancanze disciplinare commesse durante la sessione d'esame è competente la commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni
  7. per il risarcimento è competente il Consiglio di Classe sulla base delle indicazioni pecuniarie fornite dal Consiglio d'Istituto

 

ART. 5: Provvedimenti e competenze

 

Mancanze ai doveri scolastici
COMPORTAMENTI COMPETENZA PROVVEDIMENTO
Ripetuti ritardi PRESIDE DIFFIDA
Entrate e uscite fuori orario superiori ad un certo numero PRESIDE DIFFIDA
Assenze ingiustificate PRESIDE DIFFIDA
Ripetute assenze ingiustificate CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO
Disturbo durante la lezione.
Minacce e comportamenti intimidatori
DOCENTE AMMONIZIONE
Reiterati disturbi durante le lezioni avvenuti dopo l'erogazione dell'ammonizione PRESIDE DIFFIDA

 

Comportamenti non corretti e irrispettosi
COMPORTAMENTI COMPETENZA PROVVEDIMENTO
Aggressioni verbali nei confronti dei compagni DOCENTE AMMONIZIONE
Ripetute aggressioni verbali e/o aggressioni fisiche PRESIDE DIFFIDA
Gravi aggressioni verbali e/o fisiche.
Minacce e comportamenti intimidatori
CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO
Atti di sottomissione di altre persone, azioni particolarmente violente, violazione della riservatezza delle persone
CONS. DI ISTITUTO
ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'A.S.
Ripetuti atti di sottomissione di altre persone, ripetute azioni particolarmente violente, violazione della riservatezza delle persone con diffusione a mezzo telefoni cellulari e simili di notizie e immagini lesive della dignità umana
CONS. DI ISTITUTO
ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'A.S. CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO
Mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti preside e personale, delle religioni e delle istituzioni PRESIDE DIFFIDA
Oltraggio nei confronti dei docenti, del preside, del personale, delle religioni e delle istituzioni CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO
Comportamenti scorretti durante le gite: allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti accompagnatori PRESIDE DIFFIDA
Comportamenti scorretti durante le gite: danni arrecati ad immobili e ai mezzi di trasporto usati CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO
Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici PRESIDE DIFFIDA
Allontanamento dall'aula senza autorizzazione DOCENTE AMONIZIONE
Abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione PRESIDE DIFFIDA
Reiterato abbandono senza autorizzazione dell'edificio scolastico CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO
Appropriazione, occultamento o danneggiamento di cose altrui CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO
Non osservanza delle misure di sicurezza PRESIDE DIFFIDA
Assunzione di sostanze che determinano dipendenza CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO
Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO

 

Danni arrecati al patrimonio della scuola
COMPORTAMENTI COMPETENZA PROVVEDIMENTO
Imbrattare le superfici interne ed esterne CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO E RISARCIMENTO
Sottrarre o occultare o appropriarsi di beni appartenenti all'istituto CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO E RISARCIMENTO
Recare danni ai beni mobili o immobili facenti parte del complesso scolastico o delle aree prossime sia pertinenziali che esterne (comprese le macchine) CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO E RISARCIMENTO
Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito PRESIDE DIFFIDA
Sottrazione, appropriazione occultamento o danneggiamento di beni appartenenti a visitatori od a membri della comunità scolastica siti nell'istituto o nelle aree prossime si pertinenziali che esterne CONS. DI CLASSE ALLONTANAMENTO E RISARCIMENTO

 

ART. 6: Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti. Precisazioni sulle competenze

  1. La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti sanzioni di grado superiore al richiamo individuale a carico del medesimo studente, sono causa di irrogazione della sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il comportamento effettivamente contestato.
  2. L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per la irrogazione della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti del caso.

 

ART. 7: Procedimenti

  1. Per l'irrogazione del richiamo individuale il docente durante la lezione contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni, annoterà il provvedimento su libretto personale dello studente, avendo cura di motivarlo e controllerà la firma di presa visione da parte del genitore.
  2. Per l'irrogazione dell'ammonizione in classe, il docente durante la lezione contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni ed annoterà il provvedimento sul registro di classe, avendo cura di motivarlo e di dare atto del procedimento seguito.
  3. Per l'irrogazione della diffida, il Preside contesterà allo studente la violazione disciplinare e lo inviterà ad esporre personalmente le sue ragioni.
    Il Preside emanerà l'eventuale provvedimento di Diffida in forma scritta, avendo cura di motivarlo, di dare atto del procedimento seguito e di comunicarlo allo studente e alle famiglie.
  4. Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica il Preside valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà lo studente al Consiglio di classe per periodi non superiori ai 15 giorni, o al Consiglio di Istituto per periodi più lunghi.
  5. Lo studente verrà invitato ad esporre personalmente le sue ragioni avanti all'organo collegiale anche per iscritto ovvero mediante produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli.
  6. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria. Verrà contestualmente comunicato allo studente presente, ovvero notificato allo studente assente e ai genitori dello studente.
  7. Per i provvedimenti disciplinari emessi dalle Commissioni d'esame si applicheranno i commi 5 e 6 del presente articolo.
  8. Tutto il personale docente e non docente nonchè gli allievi dell'istituto possono segnalare anche verbalmente all'organo competente le mancanze che in relazione al presente regolamento siano suscettibili di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di contestazione.

ART. 8: Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, a un ORGANO DI GARANZIA interno, previsto dallo statuto e di cui si propone la seguente composizione:

 

  •  Un docente  designato dal Consiglio d’Istituto
  • Un rappresentante designato dal Direttivo  dagli studenti
  • Un rappresentante designato dal Comitato Genitori
  • Il Dirigente Scolastico, che svolge la funzione di Presidente

 

I membri dell'Organo di Garanzia che abbiano in qualche modo concorso all'emanazione del provvedimento disciplinare e che siano direttamente o indirettamente coinvolti nel caso oggetto di ricorso, sono sostituiti da supplenti, anch’essi designati dai predetti organi elettori.

L'Organo di Garanzia si riunisce per esaminare i ricorsi contro i provvedimenti irrogati, ed è tenuto ad esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale; il parere deve essere espresso entro trenta giorni.

 

ART. 9: Facoltà di conversione

  1. L'organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica.
  2. Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Preside dell'istituto entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il Preside adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività dalla conversione.
  3. La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

 

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